D.P.R. 600/1973
Accertamento delle imposte sui
redditi
TITOLO I - artt. 1-12
Dichiarazione annuale
Art. 1 - Dichiarazione dei soggetti passivi
[1] Ogni
soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non
ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di
scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la
dichiarazione anche in mancanza di redditi.
[2] La
dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui
redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi
necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che
disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca
tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e
delle sanzioni.
[3] La
dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e
per quelli di altre persone a lui imputabili a norma
dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e deve
comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a
norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n bis), e 18 dello stesso
testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c bis) del comma 1
dell’articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se
corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione
delle ritenute di acconto
[4] Sono
esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le
persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate
alla tenuta di scritture contabili;
b) le
persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono
soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo
complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3 bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
b bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di
scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione
principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della
deduzione di cui all'articolo 10, comma 3 bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
c) le
persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono
soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e
sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui
all'articolo 10, comma 3 bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva
e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del
citato testo unico , e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20
mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e
dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui
all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito
modello, approvato con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1 , ovvero con
il certificato di cui all'articolo 7-bis, con le modalità previste
dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei redditi
[6] Nelle
ipotesi di esonero previste nel quarto comma il
contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
[7] Se più
soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da
uno di essi esonera gli altri.
[8] Per le
persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al
rappresentante legale.
Art. 2 - Contenuto della dichiarazione
delle persone fisiche
[1] La
dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma
dell’articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per
l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle
imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei
controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione
finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di
dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.
Art. 3 -
Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche
[1]
[1] Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se non
obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato
nell’articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto
dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I
ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le
disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo unico, per la
determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
[2] Le
disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi
contabili semplificati, non hanno optato per il regime
di contabilità ordinaria.
[3] I contribuenti
devono conservare, per il periodo previsto dall’articolo 43 ,
le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei
crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione
dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento
previsto dal decreto di cui all’articolo 8. Le certificazioni ed i documenti
devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta,
all'ufficio competente.
Art. 4 -
Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche
[1] La
dichiarazione dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
oltre quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 1 deve indicare i dati e
gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente, per la
determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché
per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che
l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti
nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo.
[2] Le
società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio
dello Stato devono inoltre indicare l’indirizzo della
stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso
le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti
tributari.
Art. 5 - Certificazioni e documentazioni
riguardanti la dichiarazione dei soggetti all' imposta
sul reddito delle persone giuridiche
[1] I
soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare,
per il periodo indicato nell’articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati
dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le
rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI
del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, per la determinazione
dell’imponibile devono essere indicati in apposito
prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.
[2] Gli enti
indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22-12-1986, n. 917 , devono conservare il bilancio
relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione
non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non
hanno optato per il regime ordinario.
[3] Le società
e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22-12-1986, n. 917 , devono conservare il
bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante
stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le
società semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti non
commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali
o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato
per il regime ordinario.
[4] Le
certificazioni dei sostituti d’imposta e i documenti probatori dei versamenti
eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui
agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.
917, nonché ogni altro documento previsto dal decreto
di cui all’articolo 8 devono essere conservati per il periodo previsto
dall’articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o
trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente.
Art. 6 -
Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate
[1] Le società
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell’articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22-12-1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono
presentare la dichiarazione agli effetti dell’imposta locale sui redditi da
esse dovuta e agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli
associati.
[2] La
dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma
dell’articolo 1 e nel primo comma dell’articolo 4.
[3] I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da
altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell’articolo
22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e
delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I
ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le
disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.
917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
[4] Le
disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi
contabili semplificati, non hanno optato per il regime
di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed
associazioni ad esse equiparate.
[5] I
soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto
dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta,
i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con
riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o
detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi,
su richiesta, all'ufficio competente.
Art. 7 - Dichiarazioni dei sostituti di imposta
Abrogato
Art. 7 bis - Certificazioni dei sostituti
di imposta.
[1] I
soggetti indicati nel titolo III del presente decreto
che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le
disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione
unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme
e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta
effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri
dati stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo.
La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e
casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale,
sono stabilite le relative modalità di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
[2] I
certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero
entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può
essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8,
9 e 11 della legge 29-12-1962, n. 1745.
Abrogato
Art. 9 - Termini per la
presentazione delle dichiarazioni
Abrogato
Art. 10 - Dichiarazione nei casi di
liquidazione
Abrogato
Art. 11 - Dichiarazione nei casi di
trasformazione e di fusione (implicitamente abrogato dall'art. 5-bis del DPR
322/98)
[1] In
caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa,
deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro
quattro mesi dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio
del periodo d'imposta e la data stessa.
[2] In
caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante
dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto
la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data stessa.
[3] Alla
dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere
allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce, redatto dagli amministratori
e sottoscritto a norma dell'art. 8.
[3-bis] In
caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'art.
123-bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la
dichiarazione relativa alla frazione di periodo della
società scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile ,
indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve
essere allegato un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli
fini tributari dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.
[4] Le
disposizioni dei commi precedenti, in quanto
applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti
diversi dalle società.
Abrogato
Art. 12 bis -
Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto
[1] I
sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati
ai sensi dell'articolo 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione
finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole
finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando
specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto
articolo 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle
informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come
responsabili o incaricati ai sensi della legge 31-12-1996, n. 675 [1]. Con il
decreto di cui al comma 11 dell'articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione
l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai
trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati
personali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31-12-1996, n. 675,
connessi alle dichiarazioni.
[2] Limitatamente
alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31-12-1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di
dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è
validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.
TITOLO II - artt. 13-22
Scritture contabili
Art. 13 - Soggetti obbligati alla tenuta di
scritture contabili
[1] Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di
scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali;
c) le società in nome collettivo, le società in accomandita
semplice e le società ad esse equiparate ai sensi
dell'art. 5 del D.P.R. 29-9-1973, n. 597 ;
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
[2] Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture
contabili, a norma degli artt. 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai
sensi dell'art. 49 , commi primo e secondo del decreto
indicato al primo comma, lettera c);
f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui
all'art. 5 , lettera c), del decreto indicato alla
precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali.
[3] I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a
titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al
successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini
dell'accertamento del reddito dei percipienti.
[4] I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
28, lettera b), del D.P.R. 29-9-1973, n. 597 ,
svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere le scritture
contabili indicate nell'art. 18-bis.
Art. 14 - Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società
e degli enti equiparati.
[1] Le società, gli enti e gli
imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali,
raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne
chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono
alla determinazione del reddito;
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma
sistematica e secondo norme di ordinata contabilità,
dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari
annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite
delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente
classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei
prodotti finiti nonché delle materie prime e degli
altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli
imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle
materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché
delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei
beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per
categorie di inventario, possono essere effettuate
anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle
stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo
d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti
tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico
e scarico. Per le attività elencate ai nn. 1) e 2)
del primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 ,
e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i
movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che
forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli
indicati al punto 4 dell'art. 4 del D.P.R. 6-10-1978, n. 627 [8]. Per la
produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del
D.P.R. 29-9-1973, n. 597 , e successive modificazioni, le scritture ausiliarie
sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi
specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione
sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente
acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino
possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a
singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di
imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello
stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti
tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
[2] I soggetti stessi devono inoltre
tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il
registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di
cui ai successivi artt. 16 e 17 e i libri sociali
obbligatori di cui ai nn. 1 e seguenti dell'art. 2421
del Codice civile .
[4] Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto
all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle
scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali
all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
[5] Le società, gli enti e gli
imprenditori di cui al primo comma che esercitano attività commerciali
all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che
esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni,
devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che
interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati
dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.
Art. 15 - Inventario e bilancio
[1] Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di
cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il
bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del
Codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette
[2] L'inventario, oltre agli elementi
prescritti dal Codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza
dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore
attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si
rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione,
devono essere tenute a disposizione dell'Ufficio delle imposte le distinte che
sono servite per la compilazione dell'inventario.
[3] Nell'inventario degli imprenditori individuali devono
essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa.
[4] Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite,
salve le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali, possono essere
redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai
principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma
dell'art. 3.
Art. 16 - Registro dei beni ammortizzabili
[1] Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di
cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni
ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
[2] Nel registro devono essere indicati,
per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri,
l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni,
le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del
periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente
praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le
eliminazioni dal processo produttivo.
[3] Per i beni diversi da quelli indicati nel comma
precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate
con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e
coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere
distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di
ammortamento finanziario.
[4] Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle
risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo
comma dell'art. 68 del D.P.R. 29-9-1973, n. 597, il minor ammontare deve essere
distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
[5] I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore
dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei
beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.
Art. 17 - Registro riepilogativo di
magazzino
Abrogato
Art. 18 - Contabilità semplificata per le
imprese minori
[1] Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano
anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla
tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti
indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13 , qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22-12-1986, n. 917 , e successive modificazioni, conseguiti in un
anno intero non abbiano superato l' ammontare di lire 600 milioni per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo
per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno
successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti
articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni
diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei
ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza
della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività
diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita'
consistenti nella prestazione di servizi.
[2] I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel
registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il
valore delle rimanenze.
[3] Le operazioni non soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere
separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni
soggette a registrazione. Coloro che effettuano
soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito
registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le
operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta'
di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente
comma.
[4] I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34, del DPR
26-10-1972, n. 633 e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le
disposizioni dei due commi precedenti.
[5] Il regime di contabilità semplificata previsto nel
presente articolo si estende di anno in anno qualora
gli ammontari indicati nel primo comma non vengano
superati.
[6] Il contribuente ha facoltà di optare
per il regime ordinario. L'opzione ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a
quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due
successivi.
[7] I soggetti che intraprendono
l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di
conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai
limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la
contabilità semplificata di cui al presente articolo.
[8] Per i rivenditori in base a
contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di
contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore
dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi
spettanti ai rivenditori.
[9] Ai fini del presente articolo si
assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta i corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad
annotazioni a norma del terzo comma
Art. 18 bis -
Scritture contabili delle imprese di allevamento.
[1] I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art.
28, lettera b), del D.P.R. 29-9-1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono tenere un registro
cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per
specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi
verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.
Art. 19 - Scritture contabili degli
esercenti arti e professioni
[1] Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le
società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un
apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione
nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione
agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che
costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del
reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta
d'acconto subita;
b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e
l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento
emesso.
[2] Nello stesso registro devono essere annotate
cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese
inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la
deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 29-9-1973,
n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede
la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del
detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di
acquisizione.
[5] Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi
modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle
categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della
determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte
particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro
Art. 20 - Scritture contabili degli enti non
commerciali
[1] Le disposizioni degli artt. 14,
15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività
commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali.
[2] Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale
economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano
raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986,
n. 917.
[3] Gli enti soggetti alla determinazione
forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22-12-1986, n. 917 , che abbiano conseguito
nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni,
relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni
negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18,
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge
23-12-1996, n. 662.
Art. 20 bis -
Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale
[1] Le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di
benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività
complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e
sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità
le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare
adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente
connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture
e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato
dall'articolo 22;
b) in relazione alle attività
direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni
di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale
dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di
prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli
adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al
comma 166 dell'articolo 3 della legge 23-12-1996, n. 662 .
[2] Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del
libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle
disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile .
[3] I soggetti richiamati al comma 1 che
nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano
conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100
milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1,
comma 3, della legge 16-12-1991, n. 398 , possono tenere per l'anno successivo,
in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il
rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di
cui all'articolo 20.
[4] In luogo delle scritture contabili previste al comma 1,
lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 6 della legge 11-8-1991, n. 266, le organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della legge 26-2-1987, n. 49 ,
possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
[5] Qualora i proventi superino per due
anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente
secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3,
della legge 16-12-1991, n. 398 , il bilancio deve recare una relazione di
controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili.
Art. 21 - Scritture contabili dei sostituti
d'imposta
[1] I soggetti indicati nel terzo comma dell’articolo 13
devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri
obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del
dipendente effettuata a norma dell'articolo 23. Le somme e i valori corrisposti
a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o
da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul
lavoro.
Art. 22 - Tenuta e conservazione delle
scritture contabili.
[1] Fermo restando quanto stabilito dal
Codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle
leggi speciali per i libri e registri da esse
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione
delle scritture ausiliarie, di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo
comma dell'art. 14, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le
registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di
magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
[2] Le scritture contabili obbligatorie
ai sensi del presente decreto, di altre leggi
tributarie, del Codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino
a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo
d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del Codice civile o
da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto Codice.
Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere
conservati fino a quando i dati contabili in essi
contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. L'Autorità adita in sede contenziosa può limitare
l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della
controversia in corso.
[3] Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle
lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei
telegrammi spediti e delle fatture emesse.
[4] Con decreti del Ministro per le
finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni
ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione
delle caratteristiche dei vari settori di attività.
TITOLO III - artt. 23-30
Ritenute alla fonte
Art. 23 - Ritenuta sui redditi di lavoro
dipendente
[1] Gli enti e le società indicati
nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, le società e
associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del
citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti
e professioni nonché il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
[1-bis] I soggetti che adempiono
agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di
lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, devono in ogni caso operare le relative ritenute.
[2] La ritenuta da operare è determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui
all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di
paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e
13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le
condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui
compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni
annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico
, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e
delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico
con i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis,
terzo periodo, dello stesso testo unico;
d-bis) sulla
parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis, comma
1, primo periodo, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui
all'articolo 48, del citato testo unico , non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico , corrisposti
agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo
scaglione di reddito.
[3] I soggetti indicati nel comma 1
devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno
successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di
cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui
alle lettere a) e b) del comma 2, nonché sui compensi e le indennità di cui
all'articolo 47 , comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.
917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e
l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico , e
di quelle eventualmente spettanti a norma dell'articolo 13-bis dello stesso
testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute,
nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso
articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali. In caso di incapienza
delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di
conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare
l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a
effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al
secondo dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità
previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo
d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve
essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15
gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro
dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate
a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La
disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le
somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di
lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi
prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
[4] Ai fini del compimento delle
operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito
può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di
precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al
sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta
successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a
quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati
da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della
suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto
quale delle opzioni previste al comma precedente
intende adottare in caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non
si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
Art. 24 - Ritenuta sui redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente
[1] I soggetti indicati nel comma 1,
dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917,
devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a
norma dell'art. 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a
versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si
applicano, in quanto compatibili, tutte le
disposizioni dell'art. 23 e, i particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), del medesimo
testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto
nella misura del 20 per cento.
[1-bis] Sulla parte imponibile dei compensi
di cui all'art. 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per
il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.
[1-ter] Sulla parte imponibile dei redditi di
cui all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.
Art. 25 -
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
[1] I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato
compensi comunque denominati, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non
esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta
deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi
percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere
operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero
ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è
elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma
1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico ,
concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le
prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
[2] Salvo quanto disposto nell'ultimo
comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una
ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le
prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne
sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate
all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti
non residenti.
[3] Le disposizioni dei precedenti commi
non si applicano ai compensi di importo inferiore a
lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2 del
D.P.R. 29-9-1973, n. 598 , per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di
maggiori compensi.
[4] I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del
D.P.R. 29-9-1973, n. 597 corrisposti a non residenti
sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sulla parte
imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
Art. 25 bis - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti
di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
[1] I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse
le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque
denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti,
con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella
misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22-12-1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di
reddito.
[2] La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro
attività si avvalgono in via continuativa dell'opera
di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare
delle stesse provvigioni.
[3] La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di
competenza, purché già operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente,
la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è
stata effettuata.
[4] Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse,
i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti,
preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla
ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte
dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta
si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono
state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese
dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
[5] Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle
provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori
autorizzati di documenti di viaggio relativi ai
trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di
pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni
rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione
per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali
delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono
prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca
esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e
di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività
di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di
finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei,
dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse
rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed
ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano
nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di
bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali
ed artigiane non aventi finalità di lucro.
[6] Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11-6-1971, n. 426, la ritenuta è
applicata a titolo di imposta ed è commisurata
all'intero ammontare delle provvigioni percepite. Per le prestazioni derivanti
da mandato di agenzia si applicano le disposizioni
indicate nei commi che precedono.
[7] Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i
criteri, i termini e le modalità per la presentazione
della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non
veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta
che avrebbe dovuto essere effettuata.
[8] Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
Art. 26 - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
[1] I
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso
obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento
per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza
non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i
titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi
dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in
mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento
si applica a condizione che, al momento di emissione,
il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso
ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione,
ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni
e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle
obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non
inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi
e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta
dall'emittente una somma pari al 20 per cento.
[2] L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta
del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi anche se rappresentati
da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni
fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla
ritenuta:
a) gli
interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali
italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli
interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche
ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del
Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonché gli
interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di
Stato» di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27-10-1993, n. 432, e
sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
[3] Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi
prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella
loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti
non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi
e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale
somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono
nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei
confronti di soggetti residenti.
[3-bis] I soggetti indicati
nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle
lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917 ,
ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una
ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a
cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli
sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi
derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella
lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri
proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti
rapporti.
[4] Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate
a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui
gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917; b) società in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere
a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli
sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei
confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti
ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei
confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche
ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi
indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico , alle società ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, e alle stabili
organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso
articolo 87 .
[5] I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di
rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti,
diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia
prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive
delle imposte sui redditi. Se i percipienti
non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di
soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è
operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale.
L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti
sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato
ai sensi del comma [7-bis] dell'articolo 76 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22-12-1986, n. 917 . La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed
altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni
estere di imprese residenti, non appartenenti
all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che
concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo
d'acconto, in ogni altro caso.
Art. 26 bis - Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti
[1] Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale
derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti
correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi
derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter),
dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22-12-1986, n. 917, qualora siano percepiti da:
a) soggetti residenti in
Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione
sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le
informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo
76 del citato testo unico n. 917 del 1986 ; ai fini della sussistenza del
requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole
convenzioni;
b) enti od
organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia.
[2] Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto azioni o
titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del
provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel
periodo di durata del contratto.
[1] Sui redditi di cui all'articolo 41,
comma 1, lettera g-quater), de testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione
applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
[2] Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui
redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
[3] Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti
non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi
Art. 27 - Ritenuta sui dividendi
[1] Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917 , operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50
per cento [2] a titolo d' imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai
sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del citato testo unico
n. 917 del 1986 , non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del
medesimo testo unico, nonché sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi
d'investimento immobiliare di cui alla legge 25-1-1994, n. 86.
[2] In caso di distribuzione di utili
in natura, anche in sede di liquidazione della società, i singoli soci o
partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società
ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22-12-1986, n. 917, l'importo corrispondente all'ammontare
della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale
dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla
società emittente.
[3] La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota
del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel
territorio dello Stato in relazione alle
partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili
pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli
azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei
quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino
di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
[4] Sugli utili corrisposti dalle società
ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22-12-1986, n. 917, a persone fisiche residenti in
relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi
dell'articolo 77 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 , nonché ai fondi
indicati nel comma 1, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50
per cento dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono
nella loro riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei
confronti delle persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi.
[5] La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti
delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da
azioni nominative o da quote ovvero siano socie di
banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di
cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora i soggetti di cui al
periodo precedente ne facciano richiesta all'atto
della riscossione degli utili . Le ritenute di cui ai commi 1
e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta
nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche.
[6] Per gli utili corrisposti a soggetti
residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni
degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29-12-1962,
n. 1745.
Art. 27 bis - Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a
soggetti non residenti
[1] Le società indicate al comma 2
dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che detengono
una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della
società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso
della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27 , a
condizione che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un
anno.
[2] Ai fini dell'applicazione del comma
1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti
autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente
possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché
la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma
1.
[3] Ove ricorrano le condizioni
di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i
soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo
comma dell'art. 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve
essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano
decorsi i termini per gli accertamenti relativi al
periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque
fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del
Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità
di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
[4] Resta impregiudicata
l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali
che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi
distribuiti.
[5] Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano
controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti
in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non essere state
costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in
esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui
ai commi 12 e 13 dell’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 27 ter - Azioni in deposito
accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.
[1] Sugli utili derivanti dalle azioni e
dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno
1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le
stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.
[2] L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai
soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito
accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi
del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno
1986, n. 289, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri
di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.
[3] I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata
evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al
comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , con
valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti
addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti,
all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti
gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
[4] Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti
residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la
doppia imposizione sul reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma
2 acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo
beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati
identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni
alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli
eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile
ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato
ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della
convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno
successivo a quello di presentazione.
[5] Nell'ipotesi di applicazione del
comma 4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo
27. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi
internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di
leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui
al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.
[6] Ove ricorrano le condizioni previste
dal comma 1, dell'articolo 27-bis , l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è applicata, a
condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis ;
b) una certificazione delle competenti autorità fiscali dello
Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui
redditi.
[7] I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione
di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per
gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in
corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano
stati definiti gli accertamenti stessi.
[8] Gli intermediari non residenti
aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari
non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia
una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio
dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese
di investimento non residenti. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse
responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e
provvede a:
a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo;
b) effettuare le comunicazioni di cui
all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;
d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma
1.
[9] Con uno o più decreti del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per l'attribuzione ai soggetti non
residenti del credito d'imposta sui dividendi, nei casi in cui detta
attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni
stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per
l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le
azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo
aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti possono essere
approvati modelli uniformi per l'acquisizione
dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), e può essere previsto che la
medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239 , purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 6 dello stesso decreto.
Art. 28 - Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui
contributi degli enti pubblici.
[1] I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di
avviamento in applicazione della legge 27-1-1963, n. 19 [2] devono
operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo
di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.
[2] Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti
pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con
obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi
quelli per l'acquisto di beni strumentali.
Art. 29 - Ritenuta su compensi e altri
redditi corrisposti dallo Stato.
[1] Le amministrazioni dello Stato,
comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del
pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è
operata con le seguenti modalità:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui
all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi ,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917,
esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso
e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa
natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da
quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui
all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota
applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di
stipendio del percipiente all'atto del pagamento o,
in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di
cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di
lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e
delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico
con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico;
e) sulla
parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato testo
unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
[2] Gli uffici che dispongono il pagamento di
emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro
il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se
questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23,
con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il
sostituito deve specificare quale delle opzioni
previste al comma 2 dell'articolo 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi
che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la
fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo,
l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi
previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e
le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente
la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo
specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la
differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che
siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di
lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4.
[3] Le amministrazioni della Camera dei
deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché
della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a
statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1,
effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le
medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli
assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22-12-1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote
determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
[4] Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui
ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali
pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l' importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.
[5] Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al
comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme
di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento
le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse
Art. 30 - Ritenuta sui premi e sulle
vincite.
[1] I premi derivanti da operazioni a
premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi
assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22-12-1986, n. 917 , gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le
vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da
persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già
prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si
applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio
attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto
non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato
limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del
periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare
il reddito di lavoro dipendente.
[2] L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento
per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati
a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti
per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli
radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro
genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o
sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.
[3] Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende
esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già
prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo
pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono
conguagliate in denaro.
[4] La ritenuta sulle vincite e sui premi
del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di
abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel
prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge
per ognuna di tali attività di giuoco.
[5] La ritenuta sulle vincite dei giuochi
di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine è compresa
nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.
[6] L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore
ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di
legge.
[7] La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco
autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.
640.
TITOLO IV - artt. 31-45
Accertamenti e controlli
Art. 31 - Attribuzioni degli Uffici delle
imposte.
[1] Gli Uffici delle imposte controllano
le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli
obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi
stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte
sui redditi; provvedono all'irrogazione delle pene pecuniarie previste nel
titolo V e alla presentazione del rapporto all'Autorità giudiziaria per le
violazioni sanzionate penalmente.
[2] La competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui
circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione
alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto
essere presentata.
[3] L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con
le altre Autorità competenti degli Stati membri della Comunità Economica
Europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare
la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle
Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
[4] L'Amministrazione finanziaria
provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette Autorità con
le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento
delle imposte sul reddito.
[1] Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi,
ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
2)invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai
fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente
alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a
norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma
. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle
rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto
conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno
rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come
ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non
ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti
e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale
sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve
essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto ad avere copia del verbale.
3)invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo
art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le
disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci
o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie.
L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un
periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere
trattenute le scritture cronologiche in uso;
4)inviare ai contribuenti questionari relativi
a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e
firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato,
agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione
ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e
pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione
finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e
notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle
società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e
notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica
all'Istituto centrale di statistica, agli Ispettorati del lavoro per quanto
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.
7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto
riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta
del risparmio e all'esercizio del credito effettuati
ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli
atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i
conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici
ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità
all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale
delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con
l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario
finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che
vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del
comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i
rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati
relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai
libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti
intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti
inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi;
ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi
conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata
al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare
dell'ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati
nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un
determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere,
anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti
specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli
edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale;
[2] Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre
il termine fissato dall'Ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore
a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il
termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati
motivi, dal competente ispettore compartimentale.
[3] Le notizie ed i dati non addotti e
gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere
presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in
sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
[4] Le cause di inutilizzabilità
previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che
depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede
contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando
comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli
uffici per causa a lui non imputabile.
Art. 33 - Accessi, ispezioni e verifiche
[1] Per l'esecuzione di accessi, ispezioni
e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26-10-1972, n.
633.
[2] Gli Uffici delle imposte hanno
facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche Amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)
dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
previste e, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la
cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non
trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo
scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché
l'Ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie
contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con l'azienda o istituto di credito o
l'Amministrazione postale.
[3] La Guardia di finanza coopera con gli
Uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili
ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni
delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli Uffici secondo le norme e con le facoltà
di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo
329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli Uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
[4] Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli Uffici finanziari saranno presi accordi,
periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad
indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle imposte dirette e il
comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli Uffici e i comandi
territoriali.
[5] Gli Uffici finanziari e i comandi
della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi,
si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche
intraprese. L'Ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere
all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di
specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i
risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente
già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'Ufficio o il comando che li ha
eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.
[6] Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti,
previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette
ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione
finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da
ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le
ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del
responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo
delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al
soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o
vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate le modalità di esecuzione degli
accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli
ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei
documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che
non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli
accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
Art. 36 - Comunicazione di violazioni
tributarie
[4] I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di
svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli
organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio
delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi
come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste,
secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro
della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in
relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale
documentazione atta a comprovarli.
Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e
dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.
[1] Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione
finanziaria procede, entro l' inizio del periodo di
presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla
liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti d'imposta.
[2] Sulla base dei dati e degli elementi
direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso
dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede
a:
a) correggere gli errori materiali e
di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili,
delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali
commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta
indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti
sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito
esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a
quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti
dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a
titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla
fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
[3] Quando dai controlli automatici
eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al
sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito
della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
[4] I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista
nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni
[1] Gli uffici
periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze,
tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici.
[2] Senza pregiudizio dell'azione
accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo
scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. 29-9-1973, n. 605, o
dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti
in misura inferiore a quella indicata nelle
dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le
detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della
legge 30-12-1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le
deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta
spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul
reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare
complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o
certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo
stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e
di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
[3] Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto
d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a
fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella
dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri
documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
[4] L'esito del controllo formale è
comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte,
delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per
consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed
elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale
entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Art. 37 - Controllo delle dichiarazioni
[1] Gli Uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal
Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al
controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai
sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli artt. 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe
tributaria e delle informazioni di cui siano comunque
in possesso.
[2] In base ai risultati dei controlli e delle ricerche
effettuati gli Uffici delle imposte provvedono,
osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in
rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei
confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.
[3] In sede di rettifica o di accertamento
d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari
altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi,
precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta
persona.
[4] Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte
in relazione a redditi successivamente imputati, a
norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso.
L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti
del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore
all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.
Art. 37 bis -
Disposizioni antielusive
[1] Sono inopponibili
all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati
tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o
divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
[2] L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i
fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base
alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del
comportamento inopponibile all'amministrazione.
[3] Le disposizioni dei commi 1 e 2
si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2,
siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e
distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse
da quelle formate con utili;
b) conferimenti in società, nonché
negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30-12-1992, n. 544 , recante disposizioni per l' adeguamento alle direttive
comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti
d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni,
aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo
81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
[4] L'avviso di accertamento
è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni
dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i
motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
[5] Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato,
a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni
fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere
calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
[6] Le imposte o le maggiori imposte
accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a
ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e
delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi
interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
[7] I soggetti diversi da quelli cui sono
applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso
delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti
dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre,
entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso
all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi
effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
[8] Le norme tributarie che, allo scopo
di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento
tributario, possono essere disapplicate qualora il
contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali
effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve
presentare istanza al direttore regionale delle
entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione.
Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23-8-1988 n. 400 , sono
disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.
Art. 38 - Rettifica delle dichiarazioni
delle persone fisiche
[1] L'Ufficio delle imposte procede alla
rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il
reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a
quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le
deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
[2] La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale
sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di
cui all'art. 6 del D.P.R. 29-9-1973, n. 597 .
[3] L'incompletezza, la falsità e l' inesattezza
dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39,
possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le
dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui
all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste
siano gravi, precise e concordanti.
[4] L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze
di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del
contribuente in relazione al contenuto induttivo di
tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si
discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite
le modalità in base alle quali l'ufficio può
determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad
elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto,
quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi
per due o più periodi d'imposta.
[5] Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito
complessivo netto in relazione alla spesa per
incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria,
con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata
e nei cinque precedenti.
[6] Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima
della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o
determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti
o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di
tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare
da idonea documentazione.
[7] Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non
sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo
comma . Agli effetti dell'imposta locale sui redditi
il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale
salva la facoltà del contribuente di provarne l' appartenenza
ad altre categorie di redditi.
[8] Le
disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente
non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32,
primo comma, numeri 2), 3) e 4).
Art. 39 - Redditi determinati in base alle
scritture contabili.
[1] Per i redditi d'impresa delle persone
fisiche l' Ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e
dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del
titolo V del D.P.R. 29-9-1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta
in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai nn. 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri
esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle
dichiarazioni di altri soggetti previste negli artt. 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei
confronti di altri contribuenti o da altri atti e
documenti in possesso dell’Ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta
dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui
all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità
delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e
documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti
dall'Ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività
non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla
base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
[2] In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'Ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e
delle notizie comunque raccolti o venuti a sua
conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del
bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche
di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella
dichiarazione;
c) quando dal verbale di ispezione
redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte
dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa
di forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni
accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione
sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una
contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si
considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i
normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico
e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della
lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente
decreto.
d-bis) quando
il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
[3] Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese
minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d' impresa
dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto
agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è
determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Art. 40 - Rettifica delle dichiarazioni dei
soggetti diversi dalle persone fisiche.
[1] Alla rettifica delle dichiarazioni
presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si
procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui
redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo
distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'art. 39
relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se
del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della
lettera b) del secondo comma dell'art. 39, anche le disposizioni del D.P.R.
29-9-1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo
imponibile.
[2] Alla rettifica delle dichiarazioni
presentate dalle società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R.
29-9-1973, n. 597 , si procede con unico atto ai fini
dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai
singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente
articolo o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di società in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o
di società o associazioni equiparate.
Art. 41 - Accertamento d'ufficio.
[1] Gli uffici delle imposte procedono
all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa
presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai
sensi delle disposizioni del titolo I.
[2] Nelle ipotesi di cui al precedente
comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche
soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di
presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se
presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché
regolarmente tenute.
[3] I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.
[4] Se il reddito complessivo è
determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10
del D.P.R. 29-9-1973, n. 597 . Si applica il quinto
comma dell'art. 38.
[5] Agli effetti dell'imposta locale sui
redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio
senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate
nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito di capitale,
salvo il disposto del terzo comma.
Art. 41 bis -
Accertamento parziale.
[1] Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni
effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di
finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di
stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di
un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il
reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società,
associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.
917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte
non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti,
il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la
disposizione dell'articolo 44.
Art. 42 - Avviso di accertamento.
[1] Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti
d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro
impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
[2] L'avviso di accertamento
deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle
aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle
detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere
motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui
ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai
singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti
e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici
e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne'
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo
richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale
[3] L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la
sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad
esso non e' allegata la documentazione di cui
all'ultimo periodo del secondo comma
Art. 43 - Termine per l'accertamento
[1] Gli avvisi di accertamento
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
[2] Nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
[3] Fino alla scadenza
del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato
o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere
specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'Ufficio delle imposte.
Art. 44 - Partecipazione dei comuni
all'accertamento
[1] I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone
fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
[2] I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui
sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche
ai sensi dell'art. 2; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1o luglio dell'anno in cui
scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento
in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli
accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43.
[3] Il comune di domicilio fiscale del contribuente,
avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può
segnalare all'Ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli
elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai
sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni
idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere
visione presso gli Uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già
trasmessegli in copia dall'Ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti,
provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel
caso di omissione della dichiarazione.
[4] Il comune di domicilio fiscale del
contribuente per il quale l'Ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre
proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di
redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore
imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La
proposta di aumento adottata con deliberazione della
giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire
all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione
della giunta comunale è immediatamente esecutiva.
[5] Le proposte di accertamento
dell'Ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere
accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e
sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta
all'Ufficio mittente.
[6] Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto
comma l'Ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti
per i quali o non siano intervenute proposte di aumento
da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'Ufficio
stesso.
[7] Le proposte di aumento
non condivise dall'Ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello
stesso, con le proprie deduzioni alla apposita Commissione operante presso
ciascun Ufficio la quale determina gli imponibili da accertare. Se la Commissione non delibera entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione della proposta, l'Ufficio delle imposte provvede
all'accertamento dell'imponibile già determinato.
[8] Il comune per gli adempimenti
previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e
notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di
rispondere gratuitamente.
Art. 45 - Commissione per l'esame delle
proposte del comune
[1] La Commissione di cui al sesto comma
dell'art. 44 è unica per ogni Ufficio delle imposte, è presieduta dal capo
dello stesso Ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato
ed è composta per metà da impiegati dell'Ufficio e per metà da persone
designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto.
Non possono essere designati coloro che esercitano
professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia
tributaria.
[2] Il numero dei componenti della
Commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni
di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i
comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della Commissione gli
impiegati dell'Ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni
del distretto e i componenti delle Commissioni
tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica
all'Ufficio delle imposte i nominativi delle persone
designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di
anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato
variazioni.
[3] La convocazione della Commissione è
fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco
del comune del quale si esaminano le proposte. L'avviso deve contenere
l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si
riferiscono le proposte medesime.
[4] La Commissione determina l'ammontare
dell'imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso, deliberando
a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del
presidente. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
[5] Il segretario della Commissione
redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le
decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.
[6] Ai compiti di segreteria della
Commissione provvede l' Ufficio delle imposte. Le
spese relative alla partecipazione dei rappresentanti
dei comuni sono a carico dei comuni stessi.
TITOLO VI - artt. 58-70
Disposizioni varie
[1] Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi
ogni soggetto si intende domiciliato in un comune
dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
[2] Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono
iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si
è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in
cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono
all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione,
nonché quelli considerati residenti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
[3] I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il
domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in
mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il
domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la
loro attività.
[4] In tutti gli atti, contratti,
denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli
Uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle
parti, con la precisazione dell'indirizzo.
[5] Le cause di variazione del domicilio
fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si
sono verificate.
Art. 59 - Domicilio fiscale stabilito
dall'Amministrazione
[1] L'Amministrazione finanziaria può
stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni
dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede
amministrativa.
[2] Quando concorrono particolari circostanze
l'Amministrazione finanziaria può consentire al
contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia
stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
[3] Competente
all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di
finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo
spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra
provincia.
[4] Il provvedimento è in ogni caso
definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.
[1] La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per
legge devono essere notificati al contribuente è
eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e
segg. del Codice di procedura civile con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai
messi speciali autorizzati dall'Ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o
l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani
proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del
destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso
una persona o un ufficio del comune del proprio domicilio fiscale per la
notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso
l'elezione di domicilio deve risultare espressamente
dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al
competente Ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione
non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito
prescritto dall'art. 140 del Codice di procedura civile si affigge nell'albo
del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
f) le disposizioni contenute negli artt.
142, 143, 146, 150 e 151 del Codice di procedura civile non si applicano.
[2] L'elezione di domicilio non
risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno
successivo a quello della data di ricevimento della
comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.
[3] Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non
risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle
notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi
di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della
ricezione da parte dell'Ufficio della comunicazione
prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa
la notificazione è eseguita validamente nel comune di
domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
[1] Il contribuente può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26-10-1972, n.
636.
[2] La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per
difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
[3] I contribuenti obbligati alla tenuta
di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture
stesse o in contrasto con le loro risultanze. Tuttavia
è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e
precisi, delle spese e degli oneri di cui all' art. 75, comma quarto, terzo
periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22-12-1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma sesto dello stesso
articolo.
[4] Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: (omissis).
Art. 62 -
Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche
[1] La rappresentanza dei soggetti
diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge
civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno
l'amministrazione anche di fatto.
Art. 63 - Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti
[1] Presso gli uffici finanziari
il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.
[2] La procura speciale deve essere conferita per iscritto
con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è
conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri
dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone
iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma è data facoltà agli stessi rappresentanti di
autenticare la sottoscrizione.
[3] Il Ministero delle finanze può
autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle
Commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e
di concetto dell'Amministrazione finanziaria, nonché
gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di finanza, collocati a riposo
dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere
revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco
delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle Commissioni
tributarie le relative variazioni.
[4] A coloro che hanno
appartenuto all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, ancorché
iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma,
è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, di
esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici
finanziari e davanti le Commissioni tributarie.
[5] Chi esercita funzioni di
rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila.
Art. 64 - Sostituto e responsabile
d'imposta.
[1] Chi in forza di disposizioni di legge
è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri,
per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve
esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.
[2] Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.
[3] Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al
pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente
riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.
Art. 65 - Eredi del contribuente
[1] Gli eredi rispondono in solido delle
obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente
alla morte del dante causa.
[2] Gli eredi del contribuente devono comunicare all'Ufficio
delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le
proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere
presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende
fatta nel giorno di spedizione.
[3] Tutti i termini pendenti alla data
della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della
dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati
di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la
dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
[4] La notifica degli atti intestati al
dante causa può essere effettuata agli eredi
impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è
efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano
effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
[1] Per il computo dei termini si applicano le disposizioni
dell'art. 2963 del Codice.
Art. 67 - Divieto della doppia imposizione
[1] La stessa imposta non può essere
applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei
confronti di soggetti diversi.
[2] L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo
definitivo a seguito di accertamento è scomputata
dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo
reddito.
[1] E' considerata violazione del segreto
di ufficio qualunque informazione o comunicazione
riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi
previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive Amministrazioni,
diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale
dell'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza nonché dai
componenti delle Commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei Consigli
comunali e dei Consigli tributari, dai membri dei Comitati che esercitano il controllo
di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano
all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.
[2] Qualora l'Amministrazione finanziaria
si avvalga delle facoltà previste nel successivo art.
69, quarto comma, nell'art. 12 della legge 13-6-1952, n. 693 [3-4], e nell'art.
12, sesto comma [5], del D.P.R. 29-9-1973, n. 602 , non sono considerate
violazioni del segreto d'ufficio la trasmissione, al consorzio obbligatorio tra
gli esattori delle imposte dirette in carica, delle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e la comunicazione di dati e di notizie necessari per
l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti
sono tenute a mantenere il segreto d'ufficio.
[3] Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti
Autorità degli Stati membri della Comunità Economica Europea delle informazioni
atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul
patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle
Comunità europee n. 77/799/CEE del 19-12-1977, modificata dalla Direttiva
79/1070 del 6-12-1979.
TITOLO VII - artt. 71-77
Disposizioni transitorie e finali
Art. 71 - Dichiarazioni e scritture
contabili
[1] Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è
stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d'imposta che
hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di
cui all'art. 27 del D.P.R. 29-9-1973, n. 598.
[2] Le scritture contabili relative a
periodi d'imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni
ai fini dell'accertamento.
[3] Le disposizioni degli artt. 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni
prescritte dal quarto comma dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma.
[4] Le persone fisiche e le società o associazioni di cui
all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente
ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30-4-1975.
[5] Sono prorogati al 15-5-1975 i termini per la
presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R.
29-9-1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14-5-1975.
[6] I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione
di cui al quarto comma dell'art. 9 relativamente ai
pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15-4-1975.
Art. 72 - Ritenuta sugli interessi delle
obbligazioni
[1] Per le obbligazioni e titoli similari
sottoscritti anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 26
si applica in misura pari al minore tra l'ammontare determinato a norma del
detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza mobile e
dell'imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero
dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data
stessa. La rivalsa sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte.
[2] La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall'art. 37 e dal
terzo comma dell'art. 40 del D.P.R. 29-9-1973, n. 601.
Art. 73 - Ritenuta sui dividendi
[1] Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta
alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per
gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
[2] In quanto non diversamente
stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell'esercizio della
delega legislativa di cui alla legge 9-10-1971, n. 825, e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29-12-1962,
n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli artt.
10-bis e 10-ter.
[3] In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 11 della legge 29-12-1962, n. 1745 , si applica il terzo comma dell'art. 54 del presente
decreto.
Art. 74 - Nominatività obbligatoria dei
titoli azionari
[1] Le azioni di tutte le società aventi
sede nel territorio dello Stato devono essere nominative.
[2] Le azioni al portatore emesse anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla
conversione in nominative entro il 31-12-1974. Gli utili degli esercizi chiusi
dopo l'entrata in vigore del presente decreto non possono
essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate
per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma
dell'art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono
soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d'imposta.
[3] Si applicano in
quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le
disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 13, primo comma,
del R.D.L. 25-10-1941, n. 1148 , convertito nella
legge 9-2-1942, n. 96, e quelle del RD 29-3-1942, n. 239, e successive
modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1-7-1942,
stabilite in tali disposizioni, con quelle del 31-12-1974 e del 1-1-1975.
Art. 75 - Accordi internazionali
[1] Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le
imposte sui redditi sono fatti salvi gli Accordi internazionali resi esecutivi
in Italia.
[1] Con effetto dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono abrogate, in quanto non si sia diversamente
stabilito con norma espressa, le disposizioni del Testo unico delle leggi sulle
imposte dirette approvato con D.P.R. 29-1-1958, n. 645, e successive
modificazioni e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del
presente decreto.
[2] Per i rapporti in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla
data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento
e di sanzioni di cui al predetto Testo unico.
[1] Il presente decreto entra in vigore il 1-1-1974.
[2] Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.