Grazie all’intervento di Dotconsul, una società del casertano è riuscita ad ottenere la revoca dell’interdittiva antimafia. Per motivi di privacy chiameremo la società Alfa Spa.

La società Alfa Spa opera prevalentemente nel settore legato al ciclo dei rifiuti e, in particolare, svolge attività di trasporto del rifiuto e non, e attività di igiene urbana tramite appalto di enti pubblici e/o aziende municipalizzate, e/o multiutilities o aziende private.

Nel dicembre 2017, la società Alfa Spa, dopo aver richiesto l’iscrizione nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a ten­tativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, l. n. 190/2012, e in seguito al diniego della propria istanza di iscrizione alla c.d. white list, era stata, sulla scorta del medesimo impianto motivazionale, destinataria di inter­dittiva antimafia.

Nello specifico, il Prefetto emetteva l’interdittiva antimafia sul presuppo­sto dell’esistenza di rapporti economici, di parentela e di frequentazione tra la società e personaggi direttamente riconducibili al clan dei casalesi. Il Prefetto ravvisava, ancora, elementi indiziari utili a delineare la possibilità di condizio­namento dell’impresa, prospettandosi la sussistenza del pericolo delle infiltra­zioni mafiose nella società in questione.

Nello stesso mese di dicembre 2017, il Prefetto procedeva, poi, alla no­mina di un Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 10 l. n. 114/14, per gli appalti pubblici che la Alfa Spa aveva in essere.

La società Alfa Spa, tuttavia, impugnando l’interdittiva antimafia, instava il Tribunale delle misure di prevenzione per l’accesso alla misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011.

Il Tribunale, pertanto, a giugno 2018, ammetteva la società Alfa Spa alla procedura di controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 per la du­rata di due anni, prospettandosi, in tal modo, la sospensione della misura di commissariamento.

Il Tribunale, in particolare, riteneva che gli aspetti di criticità che avevano interessato la società ricorrente e i soci della stessa si potessero riflettere, an­che in considerazione del settore di interesse dell’azienda, quali segnali di una concreta agevolazione del clan camorristico dei casalesi, ma che, tuttavia, tale agevolazione potesse ritenersi occasionale.

Tra le varie disposizioni impartite alla società dal Tribunale, vi era l’obbli­go per l’amministratore della società di adottare, se ancora mancanti, ed attua­re efficacemente idonee misure organizzative ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Il documento relativo al modello organizzativo di gestione e controllo del­la Alfa Spa di fatto esisteva in società sin da ottobre 2015, tuttavia, quale documento meramente formale.

La società, pertanto, provvedeva nel corso dell’anno 2019 all’adozione del Modello 231, nonché alla nomina dell’Organismo di Vigilanza. Si precisa che, in tale circostanza, la società, purtroppo, non incaricando adeguati consulenti aziendali, non è stata capace di individuare le giuste procedure da mettere in campo per arginare il rischio di infiltrazione mafiosa e per prevenire eventuali fenomeni corruttivi.

Nonostante, infatti, la società Alfa Spa avesse incaricato dei consulenti compliance, il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società, riscontrava alcune criticità, che andavano necessariamente sanate, al fine di garantire l’efficacia e l’adeguatezza del modello alla prevenzione del rischio reato.

Sotto il profilo strettamente normativo, una prima criticità si riscontrava nell’individuazione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/01. Il mo­dello risultava, infatti, sostanzialmente aggiornato all’anno 2017.

Il modello non risultava, altresì, caratterizzare l’intero assetto organizza­tivo aziendale, lasciando inalterata la necessità di definire specifici presidi di controllo e inficiando, per intere Funzioni aziendali e ambiti di operatività, il fine-ultimo del sistema di prevenzione ex d.lgs. n. 231/01. Tale deficit redazio­nale del modello risultava essere dovuto alla predetta selezione dei reati pre­supposto e a una mancata considerazione complessiva di tutte le aree sensibili al rischio reato, creando patologiche e pericolose zone franche che andavano a minare la tenuta dell’esimente 231.

Nondimeno, la criticità più rilevante risultava essere l’eccessiva astrattezza sia dei protocolli posti a presidio dei processi individuati come “sensibili”, sia delle Funzioni aziendali coinvolte.

Le parti speciali del modello erano strutturate come una mera elencazione dei reati, delle aree a rischio e dei sistemi di controllo, integrati con un’elen­cazione generica dei principi di comportamento. Risultava essere del tutto assente l’individuazione delle singole Funzioni aziendali coinvolte nei pro­cessi; mentre veniva individuata, solo astrattamente, la figura del responsabile interno senza dar modo, quindi, agli ulteriori soggetti intranei alla società o all’Organismo di Vigilanza di individuare chi effettivamente risultava respon­sabile dell’area a rischio reato.

L’assetto organizzativo della società era, infatti, del tutto inadeguato: non vi era una chiara identificazione delle funzioni aziendali, dei compiti, deleghe e responsabilità, poteri autorizzativi e firma. A dimostrazione di quanto appena detto era la mancata dotazione da parte della società di deleghe e organigram­mi formalizzati. La struttura organizzativa era piatta: il potere decisionale e il controllo era accentrato nelle mani dell’amministratore unico.

Per intraprendere questo percorso ai fini della fuoriuscita dalla misura di controllo giudiziario, la società avrebbe dovuto rivoluzionare il proprio asset­to organizzativo.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistenti le condizioni per chiudere la fase del controllo giudiziario senza una piena ed effettiva liberazione della so­cietà, disponeva a giugno 2020, al contrario, la sua amministrazione giudizia­ria ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 159/2011 proprio come sviluppo ed evoluzione della misura già disposta, per la durata di un anno.

Le criticità evidenziate nell’informativa antimafia erano per il Tribunale del tutto superate, restavano, tuttavia, forte perplessità legate al core business della società, sia perché di forte interesse ed attrazione per la criminalità orga­nizzata sia per le modalità di esercizio dell’attività stessa, stante le invitabili implicazioni di carattere pubblicistico avendo la società rapporti esclusiva­mente con le stazioni appaltanti.

La applicata misura ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011 consente, infatti, un inter­vento nella gestione societaria commisurato agli obiettivi di rilegalizzazione societaria tipici delle misure di prevenzione non ablative senza il totale impos­sessamento degli organi gestori.

L’obiettivo della misura è quello della bonifica aziendale, permettendo all’amministratore giudiziario di sostituirsi nei diritti spettanti ai soci ma la­sciando il normale esercizio d’impresa, dovendo in particolare l’intervento concentrarsi sulla verifica delle modalità di partecipazione agli appalti.

A questo punto, la società Alfa Spa, impegnandosi in maniera più attiva, ha elaborato un piano di azione compliance, conferendo l’incarico per l’aggiornamento del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/01 sia l’incarico per realizzare le attività preliminari e propedeu­tiche all’ottenimento della Certificazione ISO 37001.

Oltre all’aggiornamento del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/01, per l’attività svolta dalla Alfa Spa e per i fatti giudiziari accaduti (interdittiva antimafia e controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011), Dotconsul ha consigliato alla società di adottare specifiche procedure aziendali volte a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

Il Modello 231 e le connesse procedure, così implementate, permettono, senza dubbio, un migliore controllo da parte della società su tutte le comu­nicazioni potenzialmente illecite, garantendo una maggiore trasparenza, ov­vero una corretta individuazione delle responsabilità e delle funzioni a tutela dell’integrità e della reputazione aziendale.

Grazie al percorso intrapreso, la società ha potuto, altresì, definire e im­plementare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. La società Alfa Spa è riuscita, infatti, ad ottenere a febbraio 2021 la Certificazione ISO 37001.

Successivamente nel corso del 2021, la società ha ritenuto opportuno effettuare un ulteriore upgrade del MOGC 231/01 attraverso l’adozione di ulteriori procedure a completamento di tutte le attività a rischio. La Alfa Spa ha, altresì, incaricato Dotconsul sia per l’assistenza continua e affiancamento alla figura “Responsabile anticorruzione” sia per condurre la due diligence reputazionale con riferimento a fornitori, clienti e dipendenti.

A giugno 2021, il Tribunale, preso atto del percorso virtuoso portato al termine dell’azienda, prorogava per ulteriori sei mesi misura ex art. 34 del Codice Antimafia al fine di valutare al meglio l’effettiva applicazione del Modello e delle procedure adottate.

Ad ottobre 2021, la società, al fine di migliorare il proprio assetto organizzativo e permettere una maggiore segregazione delle funzioni, ha effettuato il cambio di board della società, con la sostituzione dell’originario amministratore delegato con un consiglio di amministrazione fatto di professionisti quale elemento di discontinuità nell’ambito gestionale.

Con decreto di revoca del 26 gennaio 2022, il tribunale ha, pertanto, revocato la misura de quo disponendo il ritorno in bonis della società dichiarando di ritenere concluso positivamente il processo di pieno recupero alla legalità con l’adozione di efficaci strumenti di controllo e prevenzione soprattutto in materia di reati contro la pubblica amministrazione e in materia ambientale e  affermando, altresì, che il modello organizzativo di gestione e controllo adottato dalla società è assolutamente adeguato rispetto alle finalità di controllo del rischio, efficienza nei processi organizzativi, trasparenza e tutela dell’ente cui è preordinato.

A marzo 2022, a seguito della revoca della misura e del percorso virtuoso di revisione della propria compliance aziendale finalizzato a riorientare la governance e a migliorare gli standard di legalità e trasparenza, la società Alfa Spa ha ottenuto l’iscrizione nella White List avendo la Prefettura di Caserta revocato l’interdittiva.

È evidente, pertanto, come sia importante per l’impresa desti­nataria di interdittiva attivarsi sin da subito, avvalendosi di consulenti specia­lizzati, al fine di intraprendere sia un percorso giuridico-amministrativo sia un percorso di compliance che mitighi i rischi di infiltrazione mafiosa.