Modelli organizzativi 231 

15.04.2024. Il Tribunale di Milano, Sezione autonoma misure di prevenzione, con decreto del 3 aprile 2024, ha approfondito i profili della agevolazione colposa ai fini della applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria, prevista dall’art. 34 d.lgs. 159/2011, disposta, limitatamente ai rapporti con le società fornitrici, nei confronti di una società che produce e commercializza abbigliamento e accessori di un noto brand di lusso.

Il tribunale ha tenuto a ricordare che “sul piano del profilo soggettivo richiesto per l’applicazione della misura di prevenzione, il soggetto terzo debba porre in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di rimproverabilità colposa – quindi negligente, imprudente o imperita – senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione (tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici)”.

Pertanto, dovendosi comunque leggere la misura dell’amministrazione giudiziaria, nel rispetto e a tutela dell’attività imprenditoriale e della sua trasparenza esclusivamente sul piano del rapporto colposo è doveroso evidenziare, come si legge nel decreto, che “occorre che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi”. Si evince, come espresso nel decreto che “la carenza di modelli organizzativi ai sensi del d. lgs 231/01 e la presenza di sistemi di internal audit fallaci integrano i presupposti di cui all’art. 34 d. lgs. 159/2011, atteso che tali carenze organizzative e tali mancati controlli agevolano (colposamente) soggetti ai quali si contesta il reato di cui all’art. 603 bis c.p.”. Si evidenzia, inoltre, che “non può non rilevarsi che il fenomeno dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, altro tema di forte attualità, che oltre a sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e rischio per la loro incolumità, incide significativamente in termini di concorrenza all’interno del mercato del lavoro.

Sicchè, Il Tribunale ha attribuito alla società profili di colpa per non aver verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici alle quali affidare la produzione. Infatti, è stato rinvenuto un solo audit, all’esito del quale “non si è rilevata l'assenza del reparto di produzione, requisito essenziale per l'esecuzione del contratto (circostanza rilevabile ictu oculi e di per sé implicante che la produzione dei prodotti sarebbe stata affidata a terzi)”. A ciò si aggiunge il fatto di essere rimasti inerti, pur essendo venuti a conoscenza dell’esternalizzazione della produzione da parte delle società fornitrici, trascurando di assumere iniziative volte alla verifica della filiera dei sub-appalti, autorizzazione alla concessione degli stessi e/o la rescissione dei legami commerciali, con ciò realizzandosi, sul piano di rimprovero colposo determinato dall’inerzia della società, quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 d. lgs. 159/2011 per l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria.

Tenendo conto del criterio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata e misura di prevenzione, “si ritiene che l’attuale formulazione dell’art. 34 comma 3 consenta un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l’impossessamento totale dell’attività di impresa e l’assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà (e non l’obbligo) per l’amministratore giudiziario di esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale”, e in applicazione del principio guida esposto, tenendo anche conto dello specifico settore dei rapporti con le società fornitrici, considerata l’impresa pienamente operativa e rappresentativa del “Made in Italy” (settore apprezzato in Italia quanto all’estero), avente rilevanti dimensioni il Tribunale osserva che “si può modulare la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo e per adeguare i presidi di controllo interno – ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria.
Il tribunale di Milano, con decreto del 3 Aprile 2024, è tornato ad approfondire il tema, dell’agevolazione colposa ai fini dell’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria disposta limitatamente ai rapporti con le società fornitrici evidenziando, come “i grandi marchi mostrano una generalizzata carenza dei modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/2001”. È di tutta evidenza che per presidiare questo tipo di rischi occorre che le grandi aziende e le stazioni appaltanti si organizzino al meglio per una gestione preventiva, potendo contare su procedure efficaci che possano andare ben oltre l’adozione dei normali modelli organizzativi 231. Il ruolo di professionisti specializzati in questo delicato settore è pertanto fondamentale per contribuire alla creazione di sistemi di tutela dell’integrità e della reputazione aziendale.

Decreto Tribunale di Milano del 3 Aprile 2024