16.07.2024
Con la sentenza 10578-23 la Corte era chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato nell'interesse di una società che, dopo aver impugnato l'interdittiva dinanzi al giudice amministrativo, aveva adottato un Modello di Gestione, Organizzazione, e Controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 - nominando un Organismo di Vigilanza ai sensi del medesimo Decreto - e aveva interrotto i rapporti commerciali in essere con le altre società attinte della misura.
Si legge nella sentenza "come già osservato in un precedente arresto (Sez. I n. 31831 del 22.4.2021; v. anche Sez. VI n. 18265 del 31.3.2022), il condizionamento stabile dell' attività di impresa, in caso di familiari non conviventi ritenuti portatori di pericolosità, non può essere affidato alla presunzione semplice derivante dalla contiguità familiare" e, pertanto, la pronuncia con cui la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che le relazioni parentali tra soci o gestori della società raggiunta da informazione interdittiva e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono comportare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell'impresa.