Modelli organizzativi 231

24.05.2024

Nella recente sentenza n 1070/2024, depositata lo scorso 22 aprile, il Tribunale di Milano – sezione seconda penale, presenta una serie di importanti indicazioni in merito ai requisiti necessari per consentire l’operatività della funzione esimente della responsabilità amministrativa dell’ente derivante dalla preventiva adozione di un adeguato Modello Organizzativo 231.

Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità 231 di una società, imputata per non aver adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei delitti di false comunicazioni sociali contestati ad elementi apicali della società stessa. I giudici, esaminato il caso, hanno ritenuto che l’attività di risk assessment era stata certamente posta in essere dalla società, anche per tramite del proprio OdV, come si evince dai verbali dell’ organo di vigilanza richiamati in sentenza e pertanto, la società aveva comunque adottato formalmente un complesso e dettagliato modello organizzativo 231 caratterizzato dalla presenza di procedure specifiche di prevenzione dei reati, che hanno consentito al consulente del PM di ritenere tale modello idoneo ed efficace.

Sicchè, tenuto conto della valutazione positiva circa l’idoneità del Modello Organizzativo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi e, esaminato il profilo dell’eventuale elusione fraudolenta del Modello da parte di figure manageriali aventi potere gestorio, ritenevano provato nel caso in esame il fenomeno del c.d. management override, che consiste in uno scenario in cui il comportamento aziendale diviene forzatamente improntato alla sistemica violazione ed aggiramento fraudolento di ogni regola e procedura e che qualsiasi modello organizzativo, seppur adeguato ed efficacemente attuato, non sarebbe in grado di evitare comportamenti elusivi e manipolatori. Per tanto detto, il Tribunale di Milano ha assolto la società per insussistenza dell’illecito amministrativo visto l’art. 544, co.3, c.p.p.

Le indicazioni date dal Tribunale di Milano a riguardo si possono riassumere suddividendole per tematica: una parte generale e una parte speciale.

La parte generale individua la fisionomia strutturale e organizzativa del sistema 231 e dovrebbe contenere al suo interno il codice etico, le linee dell’attività di informazione e formazione sul modello e sui protocolli di prevenzione, le modalità di scoperta delle violazioni, il sistema disciplinare sul quale il tribunale compie una riflessione sul sistema riflessione e suggerisce che un efficace azione di contrasto potrebbe consistere nell’applicazione di sanzioni che implichino la decurtazione su una parte variabile dello stipendio, così da scoraggiare pratiche o comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nei protocolli operativi, previsione e disciplina dell’Organismo di Vigilanza su cui il tribunale sottolinea l’importanza del suo “funzionamento costante nel tempo ed in continua interazione con gli organismi amministrativi e di controllo della società” e ne esalta sul piano funzionale la caratteristica fortemente necessaria “di autonomia, espressione di effettivi ed incisivi poteri di ispezione e vigilanza che conferiscono all’ OdV una funzione di controllo proattiva potendo lo stesso attivarsi, motu proprio, per prevenire possibili violazioni”.

La parte speciale caratterizzata dall’individuazione delle attività esposte in misura maggiore al rischio-reato e alla formalizzazione del contenuto delle cautele preventive alla commissione di reati dovrebbe, invece, essere composta dalla descrizione della struttura dei reati con un costante aggiornamento, mappatura delle attività di rischio ovvero il cosiddetto Risk assessment, principi generali di comportamento, protocolli di comportamento i quali devono rappresentare cautele puntuali, concrete ed orientate sul rischio da contenere.

Il Tribunale cerca di colmare le lacune lasciate dal D.lgs. 231/01 e fornisce un vero e proprio manuale riportante le istruzioni operative relative alla struttura e al contenuto minimo che il Modello Organizzativo dovrebbe avere per potersi ritenere idoneo a prevenire la commissione di reati e, pertanto, capace di rendere esente l’ente dalla relativa responsabilità amministrativa fornendo, pertanto, ad aziende e professionisti del settore un vero e proprio manuale contenente preziose ed esclusive istruzioni sulla predisposizione dello stesso e, ancora una volta, sottolinea l’importanza dell’organizzazione aziendale.

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